REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
SEZIONE II
Registro
Ordinanze:153/06
Registro Generale: 105/2006
composto dai magistrati:
ANGELA RADESI Presidente
DANIELE DONGIOVANM Ref., relatore
PIETRO DE BERARDINIS Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 26 Gennaio 2006
Visto il ricorso 106/2006 proposto da: OCCHI GIOVANNI BARUFFI MAURIZIO RIZZO BASILIO rappresentato e difeso da: COLOMBO CLAUDIO con domicilio eletto in MILANO VIA ADIGE, 12 presso MEOLI MARCELLO
contro
COMUNE DI MILANO
Rappresentato e difeso dagli. Avv.ti M.R. Stirano, A. Mandarano, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla n. 8.
MINISTERO DELL’INTERNO
MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in MILANO VIA FREGUGLIA, 1 presso la sua sede
e nei confronti di
FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE
rappresentato e difeso da: BARDELLI GUIDO ZANON NICOLO’ MAGRI’
FABRIZIO con domicilio eletto in MILANO VIA CAMPERIO, 9 presso MAGRI’
FABRIZIO
e nei confronti di
CITY LIFE SRL
rappresentato e difeso da: ROMANO ERCOLE DELLI SANTI RICCARDO
SERRATO ROSEMARIE con domicilio eletto in MILANO VIALE BIANCA MARIA 23 presso ROMANO ERCOLE
e con l’intervento ad adiuvandum di
FIANO EMANUELE E FANZAGO ANDREA
rappresentato e difeso da: COLOMBO CLAUDIO con domicilio eletto in MONZA VIALE C. BATTISTI, 77 presso la sua sede;
per
l’annullamento
a) della deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 3061 del 16.12.05, tramite la quale é stato approvato il programma integrato di intervento relativo al Quartiere Storico Fiera di Milano;
b) per quanto occorra della. deliberazione di Giunta Comunale n. 2039 del 6 settembre 2005, tramite la quale é stato adottato il suddetto programma integrato; nonché - nei termini che vorranno esposti, perché sia sollevata la Giunta Comunale la competenza ad adottare ed approvare i piani attuativi comunali ed i programmi integrati di intervento, per violazione dell’art. 217 della Costituzione;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato. presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI MILANO,CITY LYFE SRL, FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE E MINISTERO DELLA DIFESA
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di FIANO EMANUELE E FANZAGO
ANDREA
Uditi il relatore Ref. DANIELE DONGIOVANNI e uditi i difensori presenti delle
parti come da verbale;
Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che le censure contenute nel ricorso e le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controparti sono tali da richiedere un approfondimento in sede di trattazione del merito della controversia;
che, fino a quel momento, dall’esecuzione dal provvedimento impugnato non sembra derivare ai ricorrenti un pregiudizio grave ed irreparabile posto che, allo stato, non si ha notizia dell’avvio dei lavori - di notevole entità – oggetto del programma integrato di intervento (che, peraltro, richiedono ulteriori adempimenti attuativi); che, in ogni caso, quanto indicato nel ricorso per dimostrare la sussistenza del periculum in mora non sembra sufficiente a giustificare l’adozione della misura cautelare invocata;
Ritenuto che, conseguentemente, NON sussistono gli estremi previsti dall’art. 21
della legge 06.12.1971 n. 1034;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ad é depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
MILANO, li 26 Gennaio 2006
ANGELA RADESI - Presidente
DANIELE DONGIOVANNI - Estensore